PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO ROMA EST 

 l'intervento psicologico di qualità durante l'emergenza 

tel. 0622796355 

 

 

__________________________________________________

 

 

L’imputabilità nel processo penale e la capacitā di intendere e di volere.

Evoluzione del concetto di vizio di mente.

Avv. Marco Baio

 

"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. "E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

L’art. 85 del codice penale stabilisce la condicio sine qua non un soggetto possa essere sottoposto a processo ed essere eventualmente punito per un fatto previsto dalla legge come reato: il soggetto deve essere capace di intendere e di volere.

Si ha imputabilità quando il soggetto è capace di compiere una scelta, quando la sua volontà è libera e capace di discernere il male dal bene e di operare di conseguenza.

L’accertamento della capacità (si veda articolo della Dott.ssa Roberta Catania), ha il compito di determinare lo status di un soggetto e verificare se lo stesso possa essere considerato penalmente capace.

Di conseguenza, la imputabilità non è un elemento del reato ma un presupposto del reato, sicché il suo accertamento è preliminare ad ogni rapporto di diritto penale tra l’agente ed il fatto giudicabile.

Attribuire un reato ad un soggetto capace è poi il presupposto per l’applicazione a costui di una "pena”.

Infatti richiamando la previsione costituzionale secondo la quale la pena deve consistere in trattamenti volti alla rieducazione del condannato (art. 27 Costituzione) è evidente che il giudizio di colpevolezza non può essere disgiunto da un giudizio di "rimproverabilità” del fatto.

L’art. 88 del c.p. recita : "Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere”.

Detta norma è in stretta relazione con l’art. 85 c.p.  e costituisce la principale deroga alla capacità di diritto penale.

L’infermità è uno stato patologico, e può essere permanente o transitorio.

La infermità ricomprende le malattie vere e proprie ma anche le anomalie psichiche e può essere sia un infermità psichica, sia una infermità fisica purché incidente sulla capacità di intendere e di volere .

Il vizio di mente può essere oltre che totale, parziale e naturalmente deve essere ritenuta sussistente al momento del fatto.

Infatti l’art. 89 c.p.  recita : "Chi, nel momento  in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.

Altre due situazioni soggettive consentono, ove accertate, l’applicazione dei principi di cui agli articoli 88 e 89 c.p. : la cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti ed il sordomutismo.

La decisione della Cassazione Sezioni Unite 8 marzo n. 9163 del 2005 (c.d. Sentenza Raso), che rimane a tutt’oggi uno spartiacque fondamentale per la giurisprudenza in subiecta materia, interviene con il superamento del modello medico a favore di quello psicologico e osserva:

·      il riferimento nell’art. 88 ad una “infermità” che induce il soggetto “in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere” non è  riferita ad un’infermità mentale stricto sensu;

·      al termine “infermità” occorre attribuire un significato più ampio di quello di malattia e, come tale, non interamente sussumibile in quest’ultimo;

·      lo stretto rapporto esistente fra gli artt. 85 c.p. e 88 c.p. determina che “non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo”.

Come punto di riferimento viene presa una fonte autorevole, cioè il Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM-IV, messo a punto dall’American Psychiatric Association nel 1994 che enuclea i principali disturbi mentali in classi diagnostiche e, tra queste, include la categoria dei disturbi della personalità.

È dunque ragionevole ritenere che i giudici intendano percorrere il cammino indicato dalla Suprema Corte  a fronte dei fisiologici mutamenti che investono il diritto, branca del sapere costantemente in fieri.

 

Avv. Marco Baio
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori
(esperto in diritto penale e procedura penale)

 

 

 

 

__________________________________________________

 

PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO ROMA EST 

 l'intervento psicologico diretto ed efficace durante l'emergenza 

tel. 0622796355